IMU, TASI e TARI per i Pensionati all’Estero

Il Ministero dell’Economia e Finanza ha chiarito con la risoluzione numero 6/DF del 26 giugno 2015 gli aspetti essenziali dell’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che disciplina l’imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI) posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE.

Si tratta, come già evidenziato in un mio precedente articolo del 27 dicembre 2014, della norma che prevede dal 2015 l’esenzione dall’Imu, e la riduzione di due terzi di Tasi e Tari, per l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso.

Sotto il profilo oggettivo la norma non lascia dubbi in merito all’individuazione giuridica dell’unità abitativa in quanto deve trattarsi della abitazione principale quella comunemente detta “prima casa“. A tal proposito occorre ricordare che per identificarla non è sufficiente il solo criterio della residenza anagrafica, occorre che si rispetti anche il fattore dimora abituale.

Mentre sotto il profilo soggettivo, ciò che sembrava poter essere una facile interpretazione della norma si è convertita, a causa dei numerosi trattamenti pensionistici, in una complessa e difficile valutazione, con il conseguente e necessario intervento da parte del Ministero.

Infatti occorre ricordare che i cittadini iscritti all’AIRE possono percepire le seguenti tipologie di pensione:

1) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
2) pensioni italiane;
3) pensioni autonome italiane e pensioni estere.

Sul punto il ministero con la suddetta risoluzione ha chiarito che l’agevolazione è applicabile solamente nella prima e nella terza fattispecie, dal momento che solo in tali fattispecie si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza».

Non rientra, quindi, (e non gode del beneficio della riduzione delle imposte IMU, TASI e TARI) la pensione erogata dall’INPS e percepita da un pensionato italiano regolarmente iscritto all’AIRE e titolare di un l’immobile ubicato nel territorio italiano non ceduto in locazione o concesso in comodato.

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