LA PLUSVALIA MUNICIPAL : LA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

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Il Tribunale costituzionale spagnolo (Tribunal constitucional) ha dichiarato con sentenza del 16 febbraio 2017, che in caso di cessione di unità immobiliari la cui trassmissione non genera una plusvalenza (cioè un incremento patrimoniale), il cedente (il venditore dell’immobile) non è obbligato a liquidare al Comune di competenza l’imposta municipal.

Come noto, in Spagna l’imposta sull’incremento del valore dei terreni di natura urbana (conosciuta come plusvalia municipal) è dovuta dal venditore in caso di compravendita di beni immobili indipendetemente da che abbia attenuto un’incremento o decremento reale dalla trasmissione della unità immobiliare. Infatti, la suddetta imposta viene calcolata in ragione del valore catastale e del tempo trascorso tra la data di acquisto e quella di vendita dell’immobile.

Ciò detto, il Tribunale costituzionale con la sentenza suddetta, ha stabilito che il sistema di determinazione dell’imposta è incorretto, e che in caso di decremento patrimoniale (minusvalenza) derivante dalla cessione immobiliare, il venditore non è obbligato a pagare alcunchè.

Sotto il profilo operativo, nel caso in cui il venditore trasmetta nel futuro un immobile ottenendo un decremento patrimoniale (minusvalenza), lo stesso dovrà presentare un allegazione al Comune di competenza in cui avrà l’obbligo di accreditare la perdita ottenuta dalla cessione e richiedere la non applicazione dell’imposta in ossequio alle recente sentenza della corte costituzionale.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

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